Art. 5.
(Attività fisica e sportiva).

      1. Gli istituti penitenziari dotati delle strutture per lo svolgimento dell'attività fisica e sportiva di cui all'articolo 4, possono organizzare incontri, gare, esibizioni tra detenuti dello stesso istituto o di altri istituti, secondo un programma predisposto dai direttori degli istituti interessati con il contributo tecnico del servizio sanitario penitenziario e del CONI, e approvato dal Ministro della giustizia.
      2. Per la pratica di attività sportive agonistiche dei detenuti sono richieste un'adeguata preparazione e formazione da parte di personale qualificato in possesso del diploma di specializzazione in medicina dello sport o della laurea in scienze motorie o della laurea specialistica in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative.